[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi.

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO desiderosi di concludere una convenzione in vista di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi fra i due Paesi, hanno designato quali Plenipotenziari,

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]Sua Eccellenza Enrico MARTINO, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera

[5]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

[6]Signor Willy SPUHLER, consigliere federale, capo del Dipartimento politico federale, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

[7]Art. 1.

[8]Ai sensi della presente convenzione l'espressione:

  • 1)"Legge italiana" indica la legge del 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e successive, modifiche;
  • 2)"Legge svizzera" indica la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi e successive modifiche;
  • 3)"Lavori" indica i lavori, ivi comprese le casse da orologio, in oro, in argento, in platino o in palladio;
  • 4)"Marchio di artefice" indica il marchio previsto, con carattere di obbligatorieta', dall'art. 9 della legge svizzera; "marchio ufficiale" indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all'art. 15 della legge stessa;
  • 5)"Marchio di identificazione" indica il marchio legale previsto, con carattere di obbligatorieta', dall'art. 4 e definito dall'art. 7 della legge italiana e, transitoriamente, il marchio di cui agli articoli 1, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che, a norma dell'art. 28 della legge italiana, conserva la sua validita' fino alla data di assegnazione dei nuovi marchi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge stessa. Ciascuna Parte contraente si impegna a notificare all'altra Parte le eventuali modifiche che venissero apportate alle leggi di cui ai numeri 1) e 2).

Testo vigente dal 13 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-08;675~art1 · fonte su Normattiva