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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di societa' commerciali, aggiungendo all'art. 1 il seguente capoverso:

[8]«Le agevolazioni fiscali concesse dai detti provvedimenti legislativi per le operazioni di fusione sono applicabili alle fusioni delle societa' commerciali regolarmente costituite alla data di pubblicazione del presente decreto, ma non sono ammessi rimborsi per tasse ordinarie relative a fusioni gia' avvenute».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 15 maggio 1930 - Anno VIII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Rocco - Mosconi - Bottai.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 3 giugno 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-05-15;678~art1 · fonte del testo