Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro Stato le somme in denaro percepite nella zona, nonche' le merci e altri beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti venderli nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art8 · fonte su Normattiva