SOMME DI DENARO PERCEPITE O NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO Art. 17 Le somme di denaro percepite o necessarie al personale della rete limitrofa per l'esecuzione del servizio sui treni che oltrepassano il confine, possono essere liberamente portate nel territorio dello Stato di domicilio e riportate nel territorio dello Stato limitrofo dal personale medesimo.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
