Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente nel territorio del loro Stato le somme di denaro percepite nella zona, nell'esercizio delle proprie funzioni, i mezzi di prova ed i beni trattenuti o sequestrati. Essi possono parimenti vendere tali beni nello Stato di soggiorno, osservando le norme di legge ivi in vigore, e trasferirne il provento nello Stato limitrofo.
Testo vigente dal 29 maggio 1976
