[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE 141

[4]CONVENZIONE concernente le organizzazioni di lavoratori agricoli ed il loro ruolo nello sviluppo economico e sociale

[5]La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione; Avendo riconosciuto che, data la loro importanza nel mondo, e' urgente associare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale, per migliorare in modo durevole ed efficace le loro condizioni di vita e di lavoro; Rilevato che, in numerosi paesi del mondo e particolarmente in quelli in via di sviluppo, la terra viene utilizzata in maniera del tutto insufficiente e la manodopera e' largamente sotto-occupata, e che tali fatti esigono che i lavoratori rurali siano incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, suscettibili di sviluppo e in grado di proteggere e difendere gli interessi dei propri membri e di garantire il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale; Considerato che l'esistenza di simili organizzazioni puo' e deve contribuire ad attenuare la carenza persistente di derrate alimentari in varie parti del mondo; Riconoscendo che la riforma agraria e', in molti paesi in via di sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e quindi che le organizzazioni di tali lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma; Ricordando i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti - in particolar modo la convenzione sul diritto di associazione (agricoltura), 1921, la convenzione sulla liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale 1948, e la convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 - le quali affermano il diritto di tutti i lavoratori, compresi quelli rurali, di creare organizzazioni libere e indipendenti, nonche' le disposizioni contenute in numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, che chiedono tra l'altro che le organizzazioni di lavoratori partecipino alla loro applicazione; Rilevato che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l'Organizzazione internazionale del Lavoro e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dimostrano tutte interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale; Rilevato che le norme che seguono sono state elaborate in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e che, per evitare doppioni, la cooperazione con tale organizzazione e le Nazioni Unite verra' perseguita, al fine di promuovere e garantire l'applicazione di tali norme; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alle organizzazioni di lavoratori rurali ed al loro ruolo nello sviluppo economico e sociale, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione seguente che sara' denominata Convenzione sulle organizzazioni di lavoratori agricoli, 1975:

[6]ARTICOLO 1.

[7]La presente Convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni di lavoratori agricoli, comprese quelle che non sono limitate a questi lavoratori, ma che li rappresentano.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art1 · fonte su Normattiva