[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

[3]CONVENZIONE N. 151

[4]CONVENZIONE relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica

[5]La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 7 giugno 1978 nella sua sessantaquattresima sessione; Prendendo atto delle disposizioni della Convenzione sulla Liberta' sindacale e la Protezione del Diritto sindacale, 1948; della Convenzione sul Diritto di Organizzazione e di Contrattazione Collettiva, 1949; e della Convenzione e della Raccomandazione relativa ai Rappresentanti dei Lavoratori, 1971; Richiamandosi al fatto che la Convenzione sul Diritto di Organizzazione e di Contrattazione Collettiva, 1949, non contempla talune categorie di pubblici dipendenti e che la Convenzione e la Raccomandazione relativa ai Rappresentanti dei Lavoratori, 1971, si applicano ai rappresentanti dei lavoratori nelle imprese; Prendendo atto della considerevole espansione delle attivita' della finzione pubblica in molti paesi e della necessita' di relazioni di lavoro tra le autorita' pubbliche e le organizzazioni dei pubblici dipendenti; Constatando la grande diversita' dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri come pure delle loro rispettive prassi (ad esempio, per quanto riguarda le rispettive funzioni delle autorita' centrali e locali, quelle delle autorita' federali, degli Stati federati e delle province, e quelle delle imprese pubbliche e dei diversi tipi di enti pubblici autonomi o semi-autonomi, o per quanto attiene la natura dei rapporti d'impiego); Tenendo conto dei problemi particolari derivanti dalla delimitazione del campo di applicazione di uno strumento internazionale e dall'adozione di definizioni per gli scopi di questo strumento, a motivo delle differenze esistenti in numerosi paesi tra impiego nel settore pubblico e nel settore privato, come delle difficolta' di interpretazione che si sono presentate riguardo all'applicazione ai funzionari pubblici delle disposizioni pertinenti della Convenzione sul Diritto di Organizzazione e di Contrattazione Collettiva, 1949 e delle osservazioni con cui gli organi di controllo dell'OIL hanno fatto presente a piu' riprese che certi Governi hanno applicato tali disposizioni in modo tale da escludere larghe fasce di pubblici dipendenti dalla sfera di applicazione della citata Convenzione; Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla liberta' sindacale ed alle procedure di determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica, materia che e' contemplata al quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Dopo aver deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione Internazionale, adotta, questo ventisettesimo giorno di giugno 1978, la Convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sulle Relazioni di Lavoro nella Funzione Pubblica, 1978.

[7]1. La presente Convenzione si applica a tutte le persone impiegate dalle autorita' pubbliche, nella misura in cui non vengono loro applicate delle disposizioni piu' favorevoli contenute in altre Convenzioni internazionali del Lavoro. 2. La legislazione nazionale determinera' la misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicheranno ai dipendenti di grado elevato le cui funzioni sono generalmente considerate tali da contribuire alla formulazione delle politiche da seguire, o che esplicano compiti direttivi, o a quei dipendenti le cui responsabilita' rivestono un carattere di grande riservatezza. 3. La legislazione nazionale determinera' la misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicheranno alle forze armate e di polizia.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-151-art1 · fonte su Normattiva