1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "lavoratori agricoli" designa tutte le persone che esercitano, nelle zone rurali, una attivita' agricola, artigianale od altra, assimilata o connessa, sia che si tratti di salariati, o, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, di persone che lavorino in proprio, ad esempio, affittuari agricoli, mezzadri o piccoli coltivatori diretti. 2. La presente Convenzione si applica soltanto a coloro, tra gli affittuari, mezzadri o piccoli coltivatori diretti la cui principale fonte di reddito sia l'agricoltura e che lavorino essi stessi la terra, con il solo ausilio dei familiari o facendo ricorso a terzi a titolo meramente occasionale, e che:
- a)non occupino manodopera in modo permanente, o;
- b)non occupino manodopera stagionale numerosa, o;
- c)non facciano coltivare le loro terre da mezzadri o affittuari.
Testo vigente dal 2 marzo 1979
