[1]ARTICOLO VI L'organizzazione ed i suoi beni

[2]Sezione 6 L'Organizzazione godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il direttore generale dell'Organizzazione vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione non potra' essere ritenuta quale rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. Sezione 7 I beni di proprieta' dell'Organizzazione ed i suoi archivi cosi come definiti nelle lettere (f) e (g) della Sezione 1, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsivoglia natura od origine. Sezione 8 Stanti le immunita' previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Organizzazione prevedra' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di: (i) controversie con il suo personale; (ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o altre transazioni in cui l'Organizzazione sia parte in causa, nonche' controversie di carattere extra-contrattuale. Sezione 9 In esecuzione della Sezione 8, l'Organizzazione predisporra' idonee procedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Organizzazione inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Organizzazione dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirle di far fronte a richieste di risarcimento di natura extra-contrattuale.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artvi · fonte su Normattiva