[1]ARTICOLO II
[2]SEDE E INVIOLABILITA' DELL'UFFICIO
[3]1. La sede dell'Ufficio e' stabilita a Roma.
[4]2. Il Governo mette a disposizione dell'Ufficio, a titolo gratuito, la sede la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'allegato. Qualora fossero necessari spazi diversi, saranno stabiliti ulteriori ampliamenti o ricollocazioni in nuove Sedi in accordo tra le Parti.
[5]3. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Direttore dell'Ufficio comunica al Governo ogni occupazione di terreni o fabbricati in Italia, diversa da quelle di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Qualora terreni o fabbricati siano temporaneamente occupati dall'Ufficio per lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, a tali terreni e fabbricati sara' riconosciuto lo status di Sede.
[6]4. La manutenzione ordinaria e le riparazioni della Sede sono a carico di EPLO, previa ricezione di apposita fattura e documentazione giustificativa. La manutenzione straordinaria della Sede e' a carico del Governo.
[7]5. L'Ufficio e' inviolabile. Nessun soggetto che eserciti un'autorita' pubblica nella Repubblica Italiana potra' entrare nella Sede per svolgere alcuna funzione se non con il consenso del Direttore dell'Ufficio.
[8]6. In caso di calamita' naturale, incendio o qualsiasi altra emergenza che costituisca una minaccia immediata per la vita umana, si presuppone il consenso del Direttore dell'Ufficio.
[9]7. L'Ufficio non puo' essere utilizzato in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 19 luglio 2022
