[1]ARTICOLO X Agevolazioni finanziarie

[2]Sezione 14 Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l' Organizzazione, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente: (a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica italiana o altrove; (c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

Testo vigente dal 24 luglio 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68~accordo-artx · fonte su Normattiva