1. Tutte le modifiche degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea e integrati nell'accordo SEE, derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica (in appresso «l'atto di adesione del 9 dicembre 2011»), sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante. 2. A tal fine, viene inserito il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea interessate: «- 1 2012 J003: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, adottato il 9 dicembre 2011 (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).». 3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso e' preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», a seconda dei casi. 4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione della nuova Parte contraente, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.
Testo vigente dal 29 maggio 2024
