Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 maggio 1936 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico

[7]Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge: 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1935-36, nonche' altri indifferibili provvedimenti; e 10 febbraio 1936-XIV, numero 273, concernente aumento allo stanziamento del capitolo n. 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo; e sono convalidati i decreti Reali 13 gennaio l936-XIV, n. 119, 3 febbraio 1936-XIV, n. 217, e 6 febbraio 1936-XIV, n. 180, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1935-36.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Roma, addi' 6 aprile 1936 - Anno XIV

[10]VITTORIO EMANUELE

[11]Mussolini - Di Revel. Visto, il Guardasigilli:Solmi.

Testo in vigore dal 2 maggio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1936-04-06;680~art1 · fonte del testo