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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, concernente modificazione dell'art. 12 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 3 aprile 1937 - Anno XV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]MUSSOLINI - BENNI - DI REVEL.

[13]Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Testo in vigore dal 24 maggio 1937 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1937-04-03;685~art1 · fonte del testo