[1]Altri accordi

[2]1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacita' degli Stati membri di dette Comunita' di avviare azioni bilaterali con i Paesi membri dell'accordo di Cartagena nel settore della cooperazione economica ne' di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con i medesimi. 2. Fatte salve le disposizioni dell'accordo di Cartagena, il presente accordo e le disposizioni adottate in base ad esso non devono in alcun caso pregiudicare la capacita' dei Paesi membri dell'accordo di Cartagena di avviare azioni bilaterali con gli Stati membri della Comunita' nel settore della cooperazione economica, ne' di concludere eventuali nuovi accordi di cooperazione economica con i medesimi. 3. Fermi restando i paragrafi precedenti, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi conclusi tra gli Stati membri della Comunita' e la Bolivia, la Colombia, l'Ecuador, il Peru' ed il Venezuela, quando queste ultime si rivelino con esse incompatibili o siano identiche.

Testo vigente dal 24 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;686~accordo-art6 · fonte su Normattiva