[1]Commissione mista di cooperazione

[2]1. Viene istituita una commissione mista di cooperazione composta da rappresentanti delle Comunita' europee e dell'accordo di Cartagena. 2. La commissione mista e' incaricata di studiare e promuovere le azioni necessarie, nonche' di valutarne i risultati al fine di rendere efficace la cooperazione di cui al presente accordo. La commissione mista formula le raccomandazioni del caso. Inoltre essa raccomanda soluzioni qualora tra le parti sorgessero divergenze sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente accordo. 3. La commissione mista e' costituita ad un livello adeguato onde facilitare l'applicazione del presente accordo e promuovere il conseguimento dei suoi obiettivi. 4. Ove necessario, la commissione mista puo' istituire sottocommissioni speciali incaricandole di svolgere compiti che essa stabilisce. 5. La commissione mista adotta il proprio regolamento interno ed il proprio programma di lavoro. 6. La commissione mista tiene normalmente una riunione all'anno. Altre riunioni possono essere convocate di comune accordo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-04;686~accordo-art5 · fonte su Normattiva