fini della loro integrazione nel regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura istituito dal regolamento (CEE) n. 3760/92, l'accesso alle acque soggette alla sovranita' o alla giurisdizione degli Stati membri attuali da parte di pescherecci battenti bandiera della Svezia e immatricolati o registrati in un porto svedese, in appresso denominati "pescherecci della Svezia", e' sottoposto al regime definito alla presente sottosezione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
