1. Dal 1 gennaio 1995, il Regno di Svezia applica:

  • a)l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data dell'adesione;
  • b)gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti dei limiti quantitativi alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita', in modo da tener conto delle attuali correnti degli scambi tra la Svezia ed i suoi paesi fornitori. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art127 · fonte su Normattiva