1. Dal 1 gennaio 1995, la Repubblica d'Austria applica:
- a)l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, con le modifiche o aggiunte apportate dai protocolli del 31 luglio 1986, del 31 luglio 1991, del 9 dicembre 1992 e del 9 dicembre 1993 o l'accordo sul commercio dei prodotti tessili e dell'abbigliamento risultante dai negoziati GATT nell'ambito dell'Uruguay Round, qualora quest'ultimo sia in vigore alla data di adesione;
- b)gli accordi bilaterali nel settore tessile e gli accordi conclusi dalla Comunita' con paesi terzi. 2. I protocolli relativi agli accordi bilaterali e gli accordi di cui al paragrafo 1 sono negoziati dalla Comunita' con i paesi terzi interessati al fine di prevedere i necessari adattamenti delle restrizioni quantitative alle esportazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento nella Comunita'. 3. Qualora i protocolli di cui al paragrafo 2 non siano conclusi entro il 1 gennaio 1995, la Comunita' adotta misure intese a porre rimedio a tale situazione, concernenti gli adeguamenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunita'.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
