Il quarto comma dell'articolo 95 del trattato CECA e' sostituito dal seguente: "Queste modifiche sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dalla Commissione e dal Consiglio" deliberante a maggioranza di tredici sedicesimi dei suoi membri e sottoposte al parete della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformita', delle proposte alle disposizioni del comma precedente, esse sono trasmesse al Parlamento europeo ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono il Parlamento europeo."

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art14 · fonte su Normattiva