[1]1. Il paragrafo 2 dell'articolo 148 del trattato CE e il paragrafo 2 dell'articolo 118 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:
[2]Belgio 5 Danimarca 3 Germania 10 Grecia 5 Spagna 8 Francia 10 Irlanda 3 Italia 10 Lussemburgo 2 Paesi Bassi 5 Norvegia 3 Austria 4 Portogallo 5 Finlandia 3 Svezia 4 Regno Unito l0.
[3]Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: - 64 voti quando, in virtu' del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione. - 64 voti che esprimano il voto favorevole di almeno 11 membri, negli altri casi" 2. Il secondo comma dell'articolo J.3, punto n. 2 del trattato UE, e' sostituito dal seguente: "Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono la maggioranza qualificata, in applicazione del primo comma, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunita' europea, e le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 64 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 11 membri." 3. Il secondo comma dell'articolo K.4, paragrafo 3 del trattato UE e' sostituito dal seguente: "Qualora le deliberazioni del Consiglio richiedano la maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea e le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 64 voti favorevoli, espressi da almeno 11 membri." 4. La prima frase del secondo comma del punto n. 2 del protocollo sulla politica sociale allegato al trattato CE e' sostituita dalla seguente: "In deroga all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno 54 voti favorevoli."
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
