1. Le scorte pubbliche detenute al 1 gennaio 1995 dai nuovi Stati membri in virtu' della loro politica di sostegno del mercato vengono prese in carico dalla Comunita' al valore che risulta dall'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1833/88 del Consiglio, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia. 2. Qualsiasi scorta di prodotti che si trovino in libera pratica sul territorio dei nuovi Stati membri al 1 gennaio 1995 e che superi in quantita' quella che puo' essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata da detti Stati membri a loro carico in base a procedure comunitarie da definirsi ed entro termini da fissare conformemente alla procedura di cui all'articolo 149, paragrafo 1. La nozione di scorta normale di riporto e' definita per ogni prodotto in funzione dei criteri e degli obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune dei mercati. 3. Le scorte di cui al paragrafo 1 sono detratte dalla quantita' che supera la scorta normale di riporto.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
