assistenza finanziaria e' coperta da: - gli interventi del programma PHARE previsti dal regolamento (CEE) n. 3906/89, come modificato, finche' saranno applicabili; dopodiche' la Comunita' predisporra' sovvenzioni sia nel quadro del programma PHARE, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Repubblica slovacca e tenuto conto del disposto degli articoli 102 e 103; - il prestito o i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della disponibilita'; a seguito di consultazioni con la Repubblica slovacca, la Comunita' fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilita' dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Repubblica slovacca per gli anni successivi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1994

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