Nel settore degli aiuti di cui agli articoli 92 e 93 del trattato CE:
- a)tra i regimi di aiuti in applicazione nei nuovi Stati membri prima dell'adesione, unicamente quelli comunicati alla Commissione anteriormente al 30 aprile 1995 verranno considerati come aiuti "esistenti" ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE;
- b)gli aiuti esistenti ed i progetti destinati a istituire o a modificare gli aiuti, portati a conoscenza della Commissione prima dell'adesione, si ritengono comunicati alla data dell'adesione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
