1. Salvo disposizioni contrarie in casi specifici, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente titolo. 2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, puo' procedere agli adattamenti delle disposizioni contenute nel presente titolo che possano risultare necessarie a seguito di una modifica della normativa comunitaria.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
