1. Gli atti elencati nell'allegato XV del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata di uno dei nuovi Stati membri, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' adottare anteriormente al 1 gennaio 1995 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni adottati tra il 1 gennaio 1994 e la data della firma del trattato di adesione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
