1. Gli atti elencati nell'allegato XXXII del presente atto si applicano nei confronti dei nuovi stati membri alle condizioni previste in tale allegato. 2. Su richiesta debitamente motivata del Regno di Spagna o della Repubblica portoghese il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' prendere prima del 1 gennaio 1986 misure di deroga temporanee ad atti delle istituzioni delle Comunita' adottati tra il 1 gennaio 1985 e la data della firma del presente atto.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art378 · fonte su Normattiva