1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune, non specificate nel presente atto, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate negli articoli 75, punto 3 e 80, 86, 88, 126 e 144. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 90 paragrafo 1, adottano le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.
Testo vigente dal 28 dicembre 1985
