1. Quando gli atti delle istituzioni precedenti all'adesione richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nel presente Atto o nei suoi allegati, detti adattamenti sono effettuati secondo la procedura di cui al paragrafo 2. Essi entrano in vigore dal momento dell'adesione. 2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, redigono i testi a tal fine necessari.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art169 · fonte su Normattiva