Il secondo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il secondo comma dell'articolo 165 del trattato CE, il secondo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA ed il paragrafo 1 dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CECA sono sostituiti dal seguente: "La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre, cinque o sette giudici allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite."
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
