Il secondo comma dell'articolo 18 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea e l'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica sono sostituiti dal seguente: "La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti nove giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. Le deliberazioni delle sezioni composte di sette giudici sono valide soltanto se prese da cinque giudici. In caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura."

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art19 · fonte su Normattiva