Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti: "Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente nove e otto giudici. Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
