[1]1. La parte delle possibilita' di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione di catture, da attribuire alla Norvegia, e' fissata come segue per specie e per zona:

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]2. Le possibilita' di pesca attribuite alla Norvegia sono fissate in conformita' con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1994. 3. I quantitativi attribuiti alla Norvegia delle specie non soggette a limiti dei tassi di sfruttamento sotto forma di limitazione delle catture, o soggetti a TAC, ma non ripartiti in contingenti tra gli Stati membri dell'Unione attuale, sono stabiliti forfettariamente come segue, per specie e per zona:

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]4. Fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, nelle acque della Comunita' nella sua composizione attuale lo sforzo di pesca dei pescherecci della Norvegia sulle specie non regolamentate e non attribuite non puo' superare i livelli raggiunti immediatamente prima della data di entrata in vigore del trattato di adesione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art44 · fonte su Normattiva