Art. 28 — D. L. L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 21, comma 1° e 2°
((La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:
- a)verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b)ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentati in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno. Ricusa, altresi', i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;
- c)elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'art. 27 o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- d)cancella i nomi dei candidati gia' compresi in altre liste presentate in precedenza;
- e)ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi)).
Testo vigente dal 28 marzo 1956, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva