[1]PROTOCOLLO N.8

[2]CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO

[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI, considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilita' di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

[5]Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro puo' procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~protocollo-n-8-art1 · fonte su Normattiva