[1]PROTOCOLLO N.8
[2]CONCERNENTE LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN TALUNI NUOVI STATI MEMBRI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO
[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI, considerando che taluni nuovi Stati membri desiderano avere la possibilita' di procedere alle elezioni del Parlamento europeo nel corso del periodo tra la firma del presente Trattato e la sua entrata in vigore, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
[4]Articolo 1
[5]Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3 del presente atto di adesione ciascun nuovo Stato membro puo' procedere alle elezioni del Parlamento europeo durante il periodo transitorio tra la firma dell'Atto di adesione e la sua entrata in vigore relativamente allo Stato membro in questione.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
