1. Nel corso dei primi due anni successivi all'adesione ciascuno dei nuovi Stati membri procede all'elezione al Parlamento europeo, a suffragio universale diretto, del numero dei rappresentanti stabilito dall'articolo 11 del presente atto, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto. 2. Dal momento dell'adesione e per il periodo fino a ciascuna delle elezioni di cui al paragrafo 1, i rappresentanti dei nuovi Stati membri nel Parlamento europeo sono designati dai parlamenti di questi Stati fra i propri membri, secondo la procedura fissata da ciascuno di questi Stati. 3. Tuttavia ciascuno dei nuovi Stati membri, che decida in tal senso, puo' procedere ad elezioni al Parlamento europeo nel periodo tra la firma e l'entrata in vigore del trattato di adesione secondo il protocollo n. 8 allegato al presente atto. 4. Il mandato dei rappresentanti eletti a norma dei paragrafi 1 e 3 scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali per il quinquennio 1994-1999.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~art31 · fonte su Normattiva