[1]Allegato

[2]Disposizioni per le elezioni del Parlamento europeo in taluni nuovi Stati membri durante il periodo transitorio

[4]Ai fini del presente allegato si intendono per: - "elezioni del Parlamento europeo", le elezioni a suffragio universale diretta dei rappresentanti nel Parlamento europeo conformemente all'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto (GU n. L 278 dell'8.10.1976, pag. 5); - "territorio elettorale", il territorio del nuovo Stato membro in cui, conformemente allo stesso Atto e, in questo quadro conformemente alle leggi elettorali di detto Stato, i membri del Parlamento europeo sono eletti dal popolo di detto Stato; "Stato aderente", il nuovo Stato membro che procede ad elezioni del Parlamento europeo conformemente al presente protocollo prima dell'entrata in vigore del presente Trattato; - "Stato aderente di residenza", lo Stato aderente in cui il cittadino dell'Unione risiede ma del quale non ha la cittadinanza; - "Stato membro d'origine", lo Stato membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza; - "elettore comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza, conformemente al presente allegato; - "cittadino eleggibile comunitario", ogni cittadino dell'Unione che abbia il diritto di eleggibilita' al Parlamento europeo nello Stato aderente di residenza in virtu' del presente allegato; - "lista elettorale", il registro ufficiale di tutti gli elettori che hanno il diritto di votare in una determinata circoscrizione o in un determinato ente locale, compilato e aggiornato dalle competenti autorita' secondo le leggi elettorali dello Stato aderente di residenza oppure il registro della popolazione, se indica la qualita' di elettore; - "giorno di riferimento", il giorno o i giorni in cui i cittadini dell'Unione devono soddisfare, a norma della legislazione dello Stato aderente di residenza, le condizioni richieste per essere ivi eiettori o cittadini eleggibili; - "dichiarazione formale", l'atto rilasciato dall'interessato la cui inesattezza e' passibile di sanzioni conformemente alla legge nazionale applicabile.

Testo vigente dal 16 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;686~prot-n-8-allegato-art1 · fonte su Normattiva