[1]PROTOCOLLO N. 9
[2]CONCERNENTE IL TRASPORTO SU STRADA, FERROVIARIO E COMBINATO IN AUSTRIA
[3]Articolo 1
[4]Ai sensi del presente protocollo si intende per
- a)"veicolo", il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;
- b)"trasporti internazionali", i trasporti quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 in applicazione alla data della firma del trattato di adesione;
- c)"traffico di transito attraverso l'Austria", il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da o a destinazione di localita' estere;
- d)"autocarro", un autoveicolo con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto di merci o alla trazione di rimorchi, inclusi semirimorchi, e rimorchi con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate e trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
- e)"traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria", il traffico di transito attraverso l'Austria effettuato mediante autocarri, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
- f)"trasporto combinato", il trasporto effettuato mediante autocarri o unita' di carico instradati su parte del percorso per ferrovia e, per il percorso iniziale o terminale, su strada, fermo restando che in nessun caso il territorio austriaco puo' essere attraversato nel percorso iniziale o nel percorso terminale esclusivamente su strada;
- g)"viaggi bilaterali", i trasporti internazionali effettuati da veicoli i cui punti di partenza o di arrivo siano situati in Austria e i cui punti di arrivo o di partenza siano, rispettivamente, situati in un altro Stato membro e viaggi a vuoto relativi a tali trasponi.
Testo vigente dal 16 dicembre 1994
