[1]Allegato
[2]Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia
[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati le Parti, Convinti della necessita' di alleggerire il traffico sugli assi stradali e le zone sensibili, in particolare nell'attraversamento delle Alpi, mediante il trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada verso la ferrovia; Considerando l'interesse di promuovere il trasporto ferroviario come modo di trasporto complementare al trasporto stradale in una logica di gestione del territorio e di trasporto sostenibile; Avendo realizzato investimenti tali da migliorare l'asse ferroviario internazionale Digione-Modane-Torino (messa a sagoma GB1, aumento della capacita' della linea, potenziamento della sicurezza, riqualificazione delle opere civili); Convinti che i sistemi di autostrada ferroviaria costituiscano un'integrazione indispensabile all'offerta di trasporto combinato ferro-strada dedicato ai container marittimi ed alle casse mobili; Traendo insegnamento dal servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina e convinti che lo sviluppo ed il proseguimento di un servizio di autostrada ferroviaria su tale asse contribuiranno ad accrescere l'efficacia della catena del trasporto; Tenendo conto del libro bianco della Commissione europea del 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti alle soglie del 2010, l'ora delle scelte»; Considerando le decisioni intervenute in occasione degli incontri bilaterali tra i Ministri italiani dei trasporti e delle infrastrutture ed il Ministro francese dei trasporti dell'11 luglio 2006 e del 24 novembre 2006 (vertice di Lucca) e tra i Ministri italiano e francese dei trasporti del 24 aprile 2007; Considerando la dichiarazione ministeriale sull'autostrada ferroviaria alpina del 27 novembre 2007 dei Ministri italiano e francese dei trasporti; Considerando il Memorandum d'intesa del 24 febbraio 2009 dei Ministri italiano e francese incaricati dei trasporti relativo al servizio di autostrada ferroviaria italo-francese attraverso il traforo del Moncenisio; Hanno convenuto quanto segue;
[4]Articolo 1.
[5]Oggetto
[6]1. Dopo avere sperimentato un servizio di autostrada ferroviaria alpina ed essersi accordate sulle sue potenzialita' di sviluppo, la sua pertinenza ed il suo contributo allo sviluppo sostenibile, le Parti desiderano proseguire tale servizio di autostrada ferroviaria in continuita' con il servizio sperimentale, con l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio, tendendo verso la sua autonomia finanziaria. Il presente accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione, tra l'Italia e la Francia, di un servizio di autostrada ferroviaria italo-francese che utilizzi l'asse ferroviario del traforo del Moncenisio (tunnel del Frejus), assicurandone l'attuazione ed il monitoraggio. 2. Il servizio di' autostrada ferroviaria italo-francese oggetto del presente accordo sta ad indicare un'offerta di trasporto intermodale tra l'Italia e la Francia, la quale consiste nel trasportare, su un percorso principale ferroviario, dei complessi di veicoli stradali pesanti e/o dei rimorchi non accompagnati e presenta un cadenzamento appropriato al fine di rispondere alle esigenze dei trasportatori stradali e dei loro caricatori ed una frequenza tale da assicurare un trasferimento modale significativo, senza distorsione di concorrenza contraria all'interesse comune, nel rispetto delle regole per la sicurezza ferroviaria. Tale servizio, il quale colleghera' nella fase iniziale le Regioni Piemonte e Rodano-Alpi, utilizzando i terminali di Orbassano ed Aiton, dovra' essere accessibile ai trasporti di merci pericolose. Il servizio prendera' il via al termine dei lavori di adeguamento della sagoma del traforo ferroviario del Moncenisio (tunnel del Frejus) e di collocamento in capacita' della linea. Sara' prevista la possibilita' di utilizzare altri terminali allo scopo di migliorare la flessibilita' e la competitivita' del servizio e di allungare i tragitti. 3. In sede di procedura, sara' opportuno, in particolare: far conoscere le esigenze dei Governi in termini di frequenza e di prestazioni del servizio; definire, all'occorrenza, il livello e le modalita' di eventuale concessione delle sovvenzioni necessarie e dei contributi dei Governi a sostegno del servizio.
Testo vigente dal 23 dicembre 2017
