Le disposizioni degli articoli 2, 2-bis e 2-ter della legge 30 aprile 1976, n. 159, come risulta modificata dall'articolo precedente, si applicano anche in relazione alle dichiarazioni fatte e ai versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' tuttavia escluso, relativamente ai titoli depositati entro il 20 settembre 1976, l'obbligo di vendita di cui all'articolo 2, lettera b) della legge 30 aprile 1976, n. 159.

Testo vigente dal 9 ottobre 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-10-08;689~art4 · fonte su Normattiva