I residenti che, tramite l'interposizione di non residenti o la partecipazione in societa' o in enti od organizzazioni estere di qualsiasi tipo, possiedono in Italia attivita' di qualsiasi genere costituite anteriormente al 6 marzo 1976 possono, entro il 19 maggio 1977, rendersene cessionari senza corrispettivo, previo adempimento degli obblighi di cui al primo comma del precedente articolo 2 dei quali ricorrano i presupposti. Negli atti di cessione le parti devono dichiarare che gli atti stessi sono stipulati ai sensi e per gli effetti del presente articolo. La cessione deve essere comunicata tramite le banche agenti all'Ufficio italiano dei cambi, con le modalita' stabilite dall'Ufficio stesso. Agli effetti fiscali le cessioni di cui al presente articolo si considerano effettuate a titolo oneroso.

Testo vigente dal 10 ottobre 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/1988

    Questione infondata
    19 gennaio 1988

    La facolta` consentita ai residenti in Italia di rendersi cessionari, senza corrispettivo, alle condizioni ed entro i termini previsti dalla legge, di beni e attivita` intestate fittiziamente ad enti e societa` straniere configura un atto di trasferimento, soggetto come tale alle tassazioni di legge indi- pendentemente dalla natura degli atti precedentemente posti in essere. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 2 bis della legge 30 aprile 1976, n. 159 introdotto con l'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689).

    Art. 53 cost. · Art. 2-bis Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie · Art. 3 Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;159~art2bis · fonte su Normattiva