ad essere obbligati 1. In seguito all'adozione del presente Accordo, qualsiasi strumento di ratifica o conferma formale o adesione alla Convenzione rappresentera' nello stesso tempo il consenso ad essere obbligati dal presente Accordo. 2. Nessuno Stato od altro soggetto puo' consentire ad essere obbligato dal presente Accordo se non ha gia' consentito o non consente contemporaneamente ad essere obbligato dalla Convenzione. 3. Gli Stati o i soggetti di cui all'articolo 3 possono consentire ad essere obbligati dal presente Accordo mediante:

  • a)firma non soggetta a ratifica, a conferma formale o alla procedura disposta nell'articolo 5;
  • b)firma soggetta a ratifica o conferma formale, seguita dalla ratifica o conferma formale;
  • c)firma soggetta alla procedura di cui all'articolo 5; o
  • d)adesione. 4. La conferma formale da parte dei soggetti di cui all'articolo 305, 1, f) della Convenzione avverra' conformemente all'Allegato IX della Convenzione. 5. Gli strumenti di ratifica, conferma formale o adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~accordo-art4 · fonte su Normattiva