della Parte XVII 1. La Parte XVII si applica mutatis mutandis alle organizzazioni internazionali salvo nelle ipotesi seguenti:

  • a)lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non viene considerato ai fini dell'applicazione dell'articolo 308, 1;
  • b)i) una organizzazione internazionale ha la capacita' esclusiva di agire relativamente all'applicazione degli articoli da 312 a 315, nei limiti in cui essa e' competente ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato su tutta la materia soggetta ad emendamento;
  • ii)lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale relativo ad un emendamento su un settore che rientra interamente nella competenza della organizzazione internazionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato, e' considerato come strumento di ratifica od adesione di ciascuno degli Stati membri che sono Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1, 2 e 3;
  • iii)lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non e' preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1 e 2, in tutti gli altri casi;
  • c)i) una organizzazione internazionale non puo' denunciare la presente Convenzione conformemente all'articolo 317 se qualcuno dei suoi Stati membri e' uno Stato contraente e se essa continua a rispondere ai requisiti specificati nell'articolo 1 del presente Allegato.
  • ii)una organizzazione internazionale deve denunciare la presente Convenzione quando nessuno dei suoi Stati membri e' Stato contraente o se la organizzazione internazionale cessa di rispondere alle condizioni previste dall'articolo 1 del presente Allegato. La denuncia ha effetto immediatamente.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-ix-art8 · fonte su Normattiva