Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982
Art. 8 (Allegato IX)
della Parte XVII 1. La Parte XVII si applica mutatis mutandis alle organizzazioni internazionali salvo nelle ipotesi seguenti:
- a)lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non viene considerato ai fini dell'applicazione dell'articolo 308, 1;
- b)i) una organizzazione internazionale ha la capacita' esclusiva di agire relativamente all'applicazione degli articoli da 312 a 315, nei limiti in cui essa e' competente ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato su tutta la materia soggetta ad emendamento;
- ii)lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale relativo ad un emendamento su un settore che rientra interamente nella competenza della organizzazione internazionale, ai sensi dell'articolo 5 del presente Allegato, e' considerato come strumento di ratifica od adesione di ciascuno degli Stati membri che sono Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1, 2 e 3;
- iii)lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non e' preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 316, 1 e 2, in tutti gli altri casi;
- c)i) una organizzazione internazionale non puo' denunciare la presente Convenzione conformemente all'articolo 317 se qualcuno dei suoi Stati membri e' uno Stato contraente e se essa continua a rispondere ai requisiti specificati nell'articolo 1 del presente Allegato.
- ii)una organizzazione internazionale deve denunciare la presente Convenzione quando nessuno dei suoi Stati membri e' Stato contraente o se la organizzazione internazionale cessa di rispondere alle condizioni previste dall'articolo 1 del presente Allegato. La denuncia ha effetto immediatamente.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
