dei dati 1. Conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita' e ai termini e alle condizioni del programma di lavoro, l'operatore trasferisce all'Autorita, con la periodicita' da essa stabilita, tutti i dati che siano ad un tempo necessari e pertinenti all'esercizio effettivo dei poteri e delle funzioni da parte dei principali organi dell'Autorita' relativamente all'area coperta dal programma di lavoro. 2. I dati trasferiti in relazione all'area coperta dal programma di lavoro e considerati come proprieta' industriale, possono essere utilizzati solo ai fini stabiliti nel presente articolo. Non debbono essere considerati proprieta' industriale i dati necessari all'Autorita' per formulare norme, regolamenti e procedure relativi alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente marino, a meno che non si tratti di dati relativi alla progettazione delle apparecchiature. 3. L'Autorita' non puo' comunicare ne' all'impresa ne' a chiunque sia estraneo all'Autorita' i dati ad essa comunicati dai prospettori, da chi ha presentato domanda di contratto o dai contraenti, considerati come proprieta' industriale, ad eccezione dei dati relativi alle aree riservate, che possono essere comunicati all'impresa. Tali dati, comunicati da tali persone all' Impresa, non possono da quest'ultima essere comunicati ne' all'Autorita' ne' a chiunque sia ad essa estraneo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art14 · fonte su Normattiva