esclusivo di esplorazione e sfruttamento L'Autorita, in applicazione della Parte XI e delle sue norme, accorda all'operatore il diritto esclusivo di esplorare e sfruttare una categoria prestabilita di risorse nell'area coperta dal programma di lavoro, e si assicura che nessun altro soggetto operi nella stessa area in relazione a una diversa categoria di risorse in modo tale da interferire con l'attivita' dell'operatore. Quest'ultimo deve avere la garanzia del suo diritto conformemente all'articolo 153, 6.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art16 · fonte su Normattiva