Art. 106 t.u.s.l. — Attivita' escluse
Le disposizioni del presente capo ((, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,)) non si applicano:
- a)ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b)alle attivita' di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- c)ai lavori svolti in mare.
Testo vigente dal 20 agosto 2009, tuttora in vigore · versione 6 su Normattiva