applicabile 1. Il contratto e' disciplinato dalle clausole del contratto stesso, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', dalla Parte XI e dalle altre norme del diritto internazionale che non siano incompatibili con la presente Convenzione. 2. Ogni decisione definitiva emessa da una corte o tribunale avente giurisdizione, in virtu' della presente Convenzione, sui diritti e obblighi dell'Autorita' e del contraente, e' esecutiva nel territorio di ogni Stato contraente. 3. Nessuno Stato contraente puo' imporre a un contraente condizioni incompatibili con la Parte Xl. Tuttavia, non vengono considerati incompatibili con la Parte Xl le leggi e i regolamenti in materia di protezione ambientale o di altro argomento, applicati da uno Stato contraente ai contraenti posti sotto il suo patrocinio o alle navi battenti la sua bandiera, che siano pi¶ restrittivi delle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorita' in applicazione dell'articolo 17, 2, f), del presente Allegato.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iii-art21 · fonte su Normattiva