e funzioni del Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione dirige le operazioni dell'Impresa. Ai sensi della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per la realizzazione degli scopi dell'Impresa, inclusi i poteri:

  • a)di eleggere un Presidente tra i suoi membri;
  • b)di adottare il suo regolamento interno;
  • c)di fissare e di sottoporre al Consiglio dei piani formali di lavoro per iscritto, conformemente agli articoli 153, 3 e 162, 2, j);
  • d)di sviluppare piani di lavoro e programmi per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 170;
  • e)di preparare e sottoporre al Consiglio le domande per le autorizzazioni alla produzione conformemente all'articolo 151, da 2 a 7;
  • f)di autorizzare i negoziati relativi alla acquisizione della tecnologia, ivi comprese quelle previste dall'Allegato III, articolo 5, 3, a), c) e d), e di approvare i risultati di queste negoziazioni;
  • g)di fissare i termini e le condizioni e di autorizzare i negoziati relativi alle azioni in compartecipazione ed alle altre fattispecie di accordi di compartecipazione di cui all'Allegato III, articoli 9 e 11 e di approvare i risultati di tali negoziati;
  • h)di raccomandare all'Assemblea quale parte del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonato per la costituzione delle riserve, conformemente all'articolo 12, 3, del presente Allegato;
  • i)di approvare il bilancio annuale dell'Impresa;
  • j)di autorizzare l'approvvigionamento di beni e servizi conformemente all'articolo 12, 3 del presente Allegato;
  • k)di sottoporre un rapporto annuale al Consiglio conformemente all'articolo 9 del presente Allegato;
  • l)di sottoporre al Consiglio, per la approvazione da parte della Assemblea, progetti di norme relativi alla organizzazione, amministrazione, nomina e licenziamento del personale della Impresa e di adottare i regolamenti di attuazione di tali norme;
  • m)di prendere in prestito dei fondi e di fornire delle garanzie collaterali o di altro genere che esso puo'determinare conformemente all'articolo 11, 2 del presente Allegato;
  • n)di intraprendere delle azioni giudiziarie, di concludere degli accordi, di effetuare delle transazioni e di adottare tutte le altre misure conformemente all'articolo 13 del presente Allegato;
  • o)di delegare, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, ogni potere non discrezionale al Direttore generale ed ai suoi comitati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~allegato-iv-art6 · fonte su Normattiva