'Impresa 1. L'Impresa e' l'organo dell'Autorita' che conduce attivita' nell'Area direttamente, in applicazione dell'articolo 153, 2, a), e cosi' anche attivita' di trasporto, di trattamento e di commercializzazione dei minerali estratti dall'Area. 2. Nel quadro dell'Autorita', persona giuridica internazionale, l'Impresa ha la capacita' giuridica prevista nello Statuto disposto dall'Allegato IV. L'Impresa agisce conformemente alla presente Convenzione ed alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorita', cosi' come alle politiche generali stabilite dall'Assemblea ed e' sottoposta alle direttive ed al controllo del Consiglio. 3. L'Impresa ha la sua sede principale presso la sede dell'Autorita'. 4. L'Impresa e' dotata, conformemente dell'articolo 173, 2 ed all'articolo 11 dell'Allegato IV delle risorse finanziarie di cui essa ha bisogno per esercitare le proprie funzioni, e riceve la tecnologia come previsto dall'articolo 144 e da altre disposizioni specifiche della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art170 · fonte su Normattiva