Adesione

  • 1)Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo' aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
  • 2)Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art46 · fonte su Normattiva