Adesione
- 1)Il Governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate, puo' aderire al presente Accordo a condizioni stabilite dal Consiglio.
- 2)Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
Testo vigente dal 2 marzo 2005
